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  • L’E.N.A.B. IMPRESE ha istituito, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, nota come Legge Biagi, la Commissione Nazionale di Certificazione, Arbitrato e Conciliazione.Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro il D.lgs. 276/2003 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di ottenere la certificazione della generalità dei contratti di lavoro, ovvero di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, secondo una procedura volontaria prevista nello stesso D.lgs. 276/2003.Tramite questa procedura, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono fare attestare che il contratto di lavoro che vogliono sottoscrivere ha i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge per il tipo (qualificato) di rapporto di lavoro.La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso.

    La certificazione può essere utilizzata anche:

    • per avallare le rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., al fine di verificare l’effettività della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
    • per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci;
    • in sede di stipulazione di un contratto di appalto ex. art. 1655 c.c. e di attuazione del relativo programma negoziale;
    • in materia di contratti utilizzati per lo svolgimento di attività all’interno di luoghi confinanti o a rischio di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
    • per l’applicazione di specifici istituti previsti dai contratti collettivi;
    • infine, a pena di nullità, deve essere certificata la clausola compromissoria, con la quale le parti intendono devolvere ad arbitri la soluzione di eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
    • Le commissioni di certificazione, pertanto, hanno il potere di svolgere

     

Le commissioni di certificazione, pertanto, hanno il potere di svolgere:

  1. Attività di consulenza ed assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto;
  2. Attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente, o indirettamente, una prestazione di lavoro;
  3. Attività di conciliazione delle controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 410 c.p.c.;
  4. Funzione arbitrale: Nei casi consentiti dalla legge, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

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LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA:

IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

La certificazione regolata dal D. Lgs. n. 276/2003 e dal D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono. Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

COSA SI DEVE CERTIFICARE?

Contratti di appalto

Contratti di subappalto

Contratti di lavoro flessibile

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COME RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DI UN CONTRATTO:

La procedura da seguire per attivare la certificazione ha carattere volontario:

  • Le parti  di un contratto di lavoro o di un contratto in cui sia dedotta, anche indirettamente, una prestazione di lavoro devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica presente sul sito, debitamente  sottoscritta da entrambe e, previa allegazione dei rispettivi documenti richiesti, inoltrare la stessa ed i documenti allegati  a mezzo PEC all’indirizzo www.adesionienab@legalmail.it, ovvero spedirla tramite raccomandata a.r. presso la sede operativa di Enab Imprese sita in Reggio Calabria Via Gebbione n. 86, oppure tramite consegna diretta alla segreteria sempre sita in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 86: in tal caso verrà rilasciata ricevuta di presentazione/protocollazione dell’istanza.
  • La Commissione provvedere ad avviare l’istanza, inoltrando la comunicazione all’ Ispettorato territoriale del Lavoro competente, e convocherà le parti in audizione.
  • La Commissione, nell’ arco di 30 gg, emetterà il provvedimento finale.

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COSTI: I Diritti di segreteria + le spese (Bolli) per attivare ciascuna procedura di certificazione, conciliazione, o arbitrato, sono dettagliatamente esposti nella relativa tabella tariffaria ENAB IMPRESE pubblicata sul sito istituzionale on line alla voce certificazioni.

 

Il Regolamento Nazionale

Diritti di Segreteria

 

Modulistica